L’inquilino di una abitazione ha il diritto di prelazioni in casi ben precisi.
Vediamoli:
- solo ed esclusivamente alla prima scadenza del contratto di locazione;
- quando il locatore non possiede altri immobili ad uso abitativo oltre a casa sua.
Quando invece non opera il diritto di prelazione?
Va da sé che non opera in presenza delle altre scadenze del contratto ed in caso la vendita sia destinata al coniuge del locatore o ai suoi parenti entro il secondo grado. Per i meccanismi, li vedremo tra poco.
Quindi se hai una casa che hai affittato e vuoi venderla puoi dare la disdetta al tuo inquilino allo scadere dei primi quattro anni di canone.
Devi ricordarti di rispettare i sei mesi di preavviso e devi anche ricordarti che l’inquilino ha il diritto di prelazione.
E’ importante tenere presente che il diritto di prelazione deve essere esercitato secondo gli artt 38 e 39, LEGGE 392/78.
In sintesi il dovrai prima offrire l’immobile al tuo inquilino a parità di condizioni.
L’iter formale prevede che il locatore notifichi al Conduttore con l’Ufficiale Giudiziario l’invito ad esercitare il diritto di prelazione entro un dato periodo.
Oggi si ritiene valido utilizzare la raccomandata al posto dell’Ufficiale Giudiziario, ed è meglio allegare copia del preliminare di compravendita con il terzo acquirente che deve essere sottoposto a condizione sospensiva.
L’inquilino che decide di avvalersi della prelazione deve rispettare le medesime condizioni espresse nel preliminare.
Per il momento è tutto, a presto!